Wednesday 11 january 2012 3 11 /01 /Gen /2012 08:09

http://www.fiscaleweb.com/wp-content/uploads/pensioni-300x219.jpgPer chi ha versato contributi in diverse gestioni previdenziali si pone il problema di riunire il cumulo e di valorizzarlo. Meglio la ricongiunzione o la totalizzazione? Dipende da molti fattori: diciamo, a grandi linee, che la ricongiunzione è onerosa, si paga, mentre la totalizzazione è gratuita ma l’assegno alla fine è più leggero. Sulla prima il decreto salva-Italia non dice nulla, lasciando intatti gli oneri previsti; sulla seconda la novità introdotta abolisce il requisito minimo dei tre anni di contributi nella singola gestione.

Nella totalizzazione il trattamento viene determinato interamente con il metodo contributivo, anche per le quote relative ad anzianità maturate al 31 dicembre del ’95. La ricongiunzione, invece, valorizza le anzianità prima del ’96 incrementando la quota retributiva. Per capirsi: fino al dicembre ’95 con il calcolo retributivo viene preso in considerazione l’ultima busta paga, con il contributivo si calcolano solo i contributi effettivamente versati.

I due istituti sono alternativi. Due sono i casi in cui il lavoratore non può totalizzare: se ha in corso accertamenti o contenziosi, o se è titolare di pensione diretta (erogata da inps, Inpdap, o qualsiasi cassa di professionisti). L’onere, quanto si paga cioè, per unificare la pensione tramite ricongiunzione, viene determinato in relazione alla collocazione temporale dei periodi ricongiunti e alla loro valutazione ai fini pensionistici. Per chi ha avuto carriere discontinue, con salti temporali è necessario il metodo della ricongiunzione. Si tratta di coloro che hanno accrediti in gestioni previdenziali diverse, ad esempio l’Inpgi dei giornalisti. Una volta fatta la ricongiunzione presso l’ente previdenziale definito di destinazione verranno liquidati come se si fossero versati sempre presso questo ente.

La differenza vera tra i due sistemi è proprio qui: nella ricongiunzione non è necessario far ricorso al metodo contributivo, vengono applicate le regole di calcolo vigenti quando i contributi venivano versati. E’ poi da tener conto che dal 30 giugno 2010 la ricongiunzione nel fondo pensioni lavoratori dipendenti Inps è possibile solo a titolo oneroso con un versamento decisamente alto che può arrivare a diverse migliaia di euro. E’ possibile pagare in una cifra unica o a rate e addirittura in alcuni casi si può ottenere una trattenuta sulla pensione stessa. Si tratta in pratica di gestioni sperate con quelle dei lavoratori Inpdap, dei fondi speciali ferrovie, del volo, degli elettrici e dei telefonici.


Con l’ausilio di una tabella proposta dal Sole 24 Ore facciamo dei casi concreti.

Donna dipendente (Inps-Inpdap) nata nel 1959, con contributi all’Inps quale lavoratrice dipendente di azienda privata; 21 anni (di cui 19 anni al 1995, anno della riforma Dini); contributi versati all’Inpdap dal 2001 (ancora in attività di servizio). Matura la pensione di vecchiaia nel 2027 a 67 anni e 11 mesi. Totalizzazione (sconsigliata): a quella data la dipendente potrà vantare: 21 anni di contributi Inps e avrebbe diritto a una pensione calcolata con il retributivo; 26 anni di contributi Inpdap e avrebbe diritto a una pensione calcolata con il contributivo. Ricongiunzione (consigliata): se optasse per la ricongiunzione da Inpdap verso Inps o viceversa riuscirebbe a raggiungere il requisito pensionistico con quattro anni di anticipo. Infatti nel 2023 il requisito per l’accesso al pensionamento anticipato è di oltre 43 anni.

Uomo dipendente (Cassa Dottori Commercialisti Inpdap) nato nel 1960 con contributi alla Cassa dottori commercialisti; 21 anni di cui 18 anni al 2003(retributivo) e 14 in sovrapposizione ai contributi Inpdap. Il soggetto non ha più lo status di “iscritto alla cassa”; contributi Inpdap dal 1990 ancora in attività di servizio). Matura la pensione di vecchiaia nel 2028 a 67 anni e 11 mesi. Totalizzazione (consigliata): a quella data il dipendente potrà vantare: 21 anni di contributi Cnpadc (non avrebbe diritto a una pensione autonoma di vecchiaia poiché la Cassa paga la pensione di vecchiaia al compimento del 70esimo anno di età con almeno 25 anni di contributi). La pensione è contributiva; con 39 anni di contributi Inpdap avrebbe diritto a pensione con sistema misto; dal 2012 i requisiti sono 20 anni di contributi e una pensione pari a 1,5 volte l’assegno sociale. Ricongiunzione (sconsigliata): l’onere richiesto (differenza tra riserva matematica e contributi da trasferire) sarebbe elevato poiché non sconterebbe l’abbattimento del 50% (legge 29/79); la ricongiunzione gli consentirebbe di uscire nel 2026 quando sono previsti circa 44 anni di contribuzione.

Uomo dipendente (Inpdap-Inps) nato nel 1970 con contributi Inpdap (personale a tempo determinato) di 2 anni e 3 mesi (tra il 1999 e il 2002); contributi Inps dal 1988 al 2011, 20 anni di contributi e ancora in attività di servizio. Nessun periodo in sovrapposizione. Matura la pensione di vecchiaia nel 2038 a 68 anni e 9 mesi. Totalizzazione (consigliata): a quella data il dipendente potrà vantare 2 anni e 3 mesi di contributi Inpdap; non avrebbe diritto a una pensione di vecchiaia con diritto autonomo all’Inpdap (mancanza dei 20 anni di contributi previsti dal Dl 201/2011). La pensione liquidata sarà calcolata con le regole del contributivo; 47 anni di contributi Inps; avrebbe diritto a una pensione di vecchiaia con diritto autonomo e calcolata con il sistema misto. Ricongiunzione (sconsigliata): non risulta conveniente attivare la ricongiunzione dei periodi Inpdap all’Inps sia per l’onerosità sia per l’elevato numero di settimane coperte da contribuzione nell’Ago (Assicurazione generale obbligatoria) dell’Inps.

Uomo dipendente (fondo Elettrici e telefonici) nato nel 1954 con con contributi Fondo Elettrici di 28 anni di cui 24 al 1995 (sistema retributivo); contributi Fondo Telefonici: dal 2003 al 2011, 9 anni di contributi e ancora in attività di servizio. Nessun periodo in sovrapposizione. Matura la pensione di vecchiaia nel 2021 a 67 anni e 2 mesi. Totalizzazione (sconsigliata): con 28 anni di contributi avrebbe diritto a una pensione di vecchiaia con diritto autonomo. La pensione liquidata sarà calcolata con le regole del sistema retributivo. Con 19 anni di contributi Inps Fondo Telefonici la pensione sarebbe calcolata con le regole del sistema contributivo. La ricongiunzione, seppur onerosa, risulterebbe conveniente per accedere prima al trattamento pensionistico; infatti il dipendente maturerebbe il diritto a pensione – indipendentemente dall’età anagrafica – nel 2017 con 42 anni e 10 mesi di contributi. ( Fonte: www.blitzquotidiano.it)

Di borsaforextradingfinanza - Pubblicato in : FOCUS ECONOMIA E FINANZA
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Commenti

In caso di totalizzazione il calcolo viene fatto con il sistema contributivo; ma se in una gestione si sono raggiunti i requisiti per una pensione autonoma, presumo, alla data di risoluzione del rapporto, in quella gestione il calcolo viene fatto con i diritti acquisiti
( retributivo, misto o contributivo- cfr. circolare Inpdap n. 5/2007).
arcangelo
Commento n°1 inviato da Arcangelo il 22/02/2012 alle 17h12
Sono un dipendente del settore sicurezza (Guardia di Finanza)Mi sono attuolato in data 15 ottobre 1975;
Ho ricongiunto periodi assicurativi para a anni 3 mesi 4 giorni 5; La mia domanda è, quando posso andare essere posto in pensione. I periodi assicurativi ricongiunti possono essere considerati come lavoro effettivo al servizio prestato: Al 31. dicembre 2011 quanti anni di servizio avrei compiuto? Gradirei la risposta anche via e.mail. Un grazie anticipato per l'informazione che mi darete.
Commento n°2 inviato da salvatore grimaudo il 11/09/2012 alle 14h37

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 Giancarlo Marcotti si laurea in Scienze Statistiche ed Economiche all'Università di Padova discutendo una tesi in Econometria

 

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